di Federica Fornasiero
Introduzione
Scommetto che appena avete letto la parola sindacato avete immediatamente pensato ad una associazione di lavoratori. Se vi dicessi che in questo articolo si parlerà di altro?
Prima di inoltrarci nella questione in maniera più dettagliata, chiariamo dunque a cosa ci si riferirà parlando di sindacato: «Nel governo podestarile, l’esame degli atti della gestione del podestà eseguito, alla fine della carica di quest’ultimo, da un collegio di sindaci» (Treccani.it, n.d.) e «la prima forma di controllo che si è sviluppata nel Comune italiano e che viene denominata “sindacato” è proprio quella di carattere finanziario-contabile (Torelli), che non si esaurisce in una mera forma di controllo di legittimità, ma si estende al merito dei singoli atti ufficiali comunali» (Crescenzi, 1981). Infatti, l’etimologia della parola rimanda a revisione di conti, ispezione, sorveglianza (Etimo.it, n.d.), quindi essere sottoposti a sindacato significa rendere conto del proprio operato a qualcun altro.
Il tema è stato diffusamente trattato dalla storiografia giuridica, che grazie al vaglio delle fonti statutarie ne ha potuto ricostruire la procedura. Tuttavia, le fonti relative ai processi sindacarili pervenuteci sono rare e per lo più inedite. Era infatti inusuale che gli incartamenti, esaurita la loro funzione con l’emanazione della sentenza finale e l’eventuale riscossione delle pene inflitte, venissero conservati.
I contributi ai quali ho voluto fare riferimento in questo breve articolo sono prima di tutto quello di Gino Masi, Il Sindacato delle Magistrature Comunali nel sec. XIV (con speciale riferimento a Firenze), che nel 1930 propone una disamina sul sindacato, riportando in particolar modo i suoi studi sulla Firenze del Trecento. Secondariamente, è sicuramente degno di nota Il sindacato degli officiali del 1981 di Victor Crescenzi, il quale analizza la documentazione senese. Nelle sue note iniziali riprende anche le considerazioni del Masi, criticandone parzialmente l’approccio. Infatti, per Crescenzi lo studio del 1930 ometterebbe il riferimento all’ambito finanziario, incentrando la sua indagine prettamente sul punto di vista giuridico-amministrativo. Inoltre, ho deciso di prendere in considerazione le ricerche di Maria Assunta Ceppari Ridolfi, anche lei interessata all’esperienza trecentesca a Siena. Interessante è la tesi di dottorato di Moritz Isenmann, che propone una disamina delle procedure sindacarili fiorentine e iberiche. Per quanto riguarda la mia personale esperienza, in occasione della stesura della mia tesi di Laurea Magistrale in Scienze Storiche mi sono occupata del sindacato podestarile nel Comune di Reggio Emilia in rapporto alla signoria viscontea. L’interesse per questa pratica nasce dall’analisi del caso di Giuliano Spinola (podestà del Comune di Reggio dal 1372 al 1374) e dell’esame di parte degli statuti cittadini – considerando le rubriche relative all’elezione del podestà e all’istituto del sindacato – e degli atti comunali, nonché di due registri di assoluzione degli anni Ottanta del Trecento.
- In cosa consiste in pratica l’istituto del sindacato podestarile? Chi è il podestà e perché si decide di porlo sotto processo a fine mandato?
La figura del podestà comparve intorno al XII secolo, come primo inter pares nel governo di consoli (Occhipinti, 2015). La società urbana, che andava man mano complicandosi e allargandosi, necessitava quindi di una risposta diversa rispetto all’amministrazione consolare, che pareva ormai inefficace (Artifoni, 1986). Il governo retto da un podestà divenne poi prassi nell’Italia Centro-settentrionale del XIII – XIV secolo: da un primo periodo consolare (il cui governo era dunque affidato a un collegio di Consoli), si passò gradualmente al periodo podestarile (durante il quale il potere – la podestas – venne concentrata nelle mani di un singolo professionista, al quale si demandava la gestione della res publica) (Occhipinti, 2015). Il rector civitatis divenne perciò «esponente di una nuova professionalità politica che organizzava, contro il conflitto, cooperazione e pace». (Artifoni, 1986).
Durante il periodo podestarile è possibile notare delle costanti: il governo del podestà affiancava un consiglio cittadino e/o ne eseguiva gli atti; sottostava alle consuetudini, alle norme, agli ordinamenti e agli statuti locali; il rettore cittadino aveva un mandato temporaneo (generalmente, gli statuti cittadini specificano la durata dell’incarico, che poteva protrarsi dai sei mesi a un anno) ed era forestiero rispetto alla città amministrata; aveva con sé una familia; veniva nominato solitamente dal predecessore oppure, per quanto riguarda le signorie, era il dominus che provvedeva all’elezione dell’officiale; il podestà a fine mandato doveva essere sottoposto a sindacato insieme alla sua curia (Occhipinti, 2015 – Treccani.it, n.d.).
Infatti, a fine mandato il podestà e tutta la sua familia avevano l’obbligo di rimanere in città per un periodo di tempo chiarito dalla norma statutaria, in modo che fossero a completa disposizione dei sindacatori, eletti e preposti al suo sindacato. L’inchiesta (inquisitio) prevedeva la raccolta di tutti i dati utili al processo: dagli atti promulgati durante il periodo di reggenza da parte dell’amministrazione podestarile, alle sue spese. Venivano inoltre raccolte le eventuali denunce avanzate dalla cittadinanza (petitiones), le istanze della difesa e si procedeva al vaglio delle testimonianze a favore o a sfavore degli imputati. A fine procedura veniva promulgata la sentenza di condanna o di assoluzione (Masi, 1930 – Ceppari Ridolfi, 2000 e 2001). Il numero di giorni durante i quali gli inquisiti dovevano rimanere a disposizione del collegio sindacarile, nonché il numero di sindacatori e notai preposti al sindacato, potevano variare da Comune a Comune, seguendo quanto si esplicitava negli statuti cittadini. Per esempio, nel caso del Comune di Reggio Emilia gli statuti gonzagheschi del 1335 prevedevano quanto segue:
«finita et deposita potestaria civitatis Regii, sequens potestas primo die sui introitus debeat in veniri facere et eligi ad sortem in consalio generali tres sindicatores bonos homines sapientes et legales, maiores triginta annis, unus quorum sit iudex, alius miles, alius mercator, qui debeant sindacare potestatem et eius familiam totam bona fide sine fraude. Item facere eligere vel eligi unum notarium, qui cum dictis sindicatoribus stare debeat»
E ancora:
«quibus decem diebus dictus potestas et eius familia teneant et debeant stare in civitatis Regii ad syndicatum completo offitio eroum»
(ASRe, Statuti, 1335 – 1371, c. 18r – Gli Statuti del Comune di Reggio Emilia sono inediti, la trascrizione proposta è quindi personale)

Riassumendo: gli statuti del Comune di Reggio stabilivano che, finito munere, il podestà e la sua curia dovessero rimanere a disposizione del collegio sindacarile per almeno dieci giorni. Il tribunale incaricato del sindacato del podestà e dei suoi famigli veniva eletto dal podestà entrante, che provvedeva all’elezione e sovraintendeva al sorteggio di tre sindacatori, membri del consiglio generale, con età maggiore di trent’anni, i quali avrebbero dovuto essere un milite, un mercante e un giudice e avrebbero dovuto agire in buona fede e senza imbrogliare. Questi ultimi infine dovevano essere affiancati da un notaio.
La procedura aveva quindi lo scopo di assicurare al Comune e alla comunità (successivamente, anche alla signoria) che il podestà e la sua familia fossero stati oculati e onesti durante il proprio regime, che avessero realmente perseguito il bonum commune, e che avessero effettivamente rispettato tutte le norme vigenti nel Comune di reggenza (statuti, ordinamenti, consuetudini, disposizioni e leggi comunali o signorili). Oltretutto, i sindacatori dovevano controllare che non ci fossero state anomalie nella gestione cittadina e nell’archiviazione della documentazione istituzionale. Come spiega Maria Assunta Ceppari Ridolfi, il sindacato era quindi un «controllo di legittimità, effettuato al termine della carica, dell’operato del podestà e di tutti gli altri ufficiali ed aveva lo scopo di tutelare contro eventuali illeciti non solo gli interessi del Comune ma anche quelli dei privati» (Ceppari Ridolfi, 2000).
È interessante notare come il procedimento fosse molto simile nei diversi comuni italiani, sebbene si possano intravedere localismi nella norma statutaria (per esempio riguardo alla consistenza del tribunale sindacarile oppure alle tempistiche legate al processo). L’istituto di sindacato infatti si profilava come automatico a fine mandato, ineludibile, vincolante e la sentenza finale, di condanna o di assoluzione, era inappellabile (Isenmann, 2010 – Nicolini, 1955). Non ci sono pervenuti inoltre formulari di età comunale (Masi, 1930), che ci permettano di valutare e di confrontare le diverse pratiche cittadine, dobbiamo affidarci al vaglio delle carte d’archivio per trarne informazioni e conclusioni.
L’istituto di sindacato andò definendosi a partire dalla fine del XII secolo, parallelamente all’evoluzione del regime comunale guidato ormai da un podestà. Quest’ultimo venne messo sotto inchiesta a fine mandato ed era obbligato a rimanere a disposizione di uno speciale tribunale per un periodo fissato dagli statuti cittadini. Per fare questo era essenziale rafforzare e sistematizzare le procedure di controllo – inizialmente straordinarie – le quali avrebbero avuto maggior impatto se attivate finito munere, cioè a fine incarico (Bognetti,1934; Castelnuovo, 2006; Ceppari-Ridolfi, 2001; Isenmann, 2010).
Un momento cruciale nell’evoluzione dell’istituto sindacarile si aprì con l’avvento delle signorie. I domini si insinuarono nei regimi comunali avvalendosi della revisione statutaria e della nomina di officiali: in questo modo si legittimava e si accentrava il potere, garantendo un diretto controllo sulle magistrature, divenute ormai espressione della volontà del signore (Ferrante, 1995; Isenmann, 2010). Le comunità furono contemporaneamente regolate dagli statuti cittadini, dai decreti signorili, dalle provisiones e dalle consuetudini locali. Il dominus tendeva pertanto ad accavallarsi al particolarismo politico-legislativo ad beneplacitum voluntatis (Covini, 2008; Leverotti, 2003 e Leverotti, 2021; Storti Storchi, 1990). Inoltre, per imporre la propria volontà era necessario affidare i maggiori incarichi a personale appositamente selezionato, al fine di potersi assicurare un controllo serrato sulle realtà acquisite. Gli officiali agivano in nome e per conto dell’autorità mandante, nel rispetto non più solo della normativa cittadina, ma anche di quella signorile. La signoria inoltre doveva assicurarsi che i funzionari selezionati fossero competenti e idonei (Castelnuovo, 2006; Chittolini, 1989; Covini, 2008; Leverotti, 1994; Leverotti, 2021), la cui durata dell’incarico poteva essere rinnovata usque ad beneplacitum domini (Cognasso, 1955; Grillo, 2010; Leverotti, 2021). In questo clima politico-istituzionale il sindacato rimase un valido strumento di controllo delle magistrature e di tutela degli interessi non più solo della comunità, ma anche e soprattutto del dominus (Castelnuovo, 2006; Castelnuovo, 2021; Cognasso, 1955; Covini, 2008; Leverotti, 1994; Leverotti, 2021). Si mantenne perciò una prassi già consolidata, sulla quale il signore imponeva il proprio personale per esaminare le magistrature comunali, già di sua nomina. Non persero inoltre di rilievo le istanze e le denunce da parte della cittadinanza, prezioso indice di eventuale malcontento e momento di contatto con le periferie del dominio. Inoltre, il sindacato si profilava come un necessario controllo finanziario sulle entrate, sulle uscite e sull’amministrazione delle casse dello stato (Chittolini, 1989; Covini, 2008).
Parallelamente al rafforzamento degli stati territoriali e delle signorie e il conseguente tramonto di altre compagini politiche, il procedimento sindacarile iniziò a tradire il suo originale scopo, divenendo uno strumento di legittimazione e di affermazione del potere, oppure riducendosi a una formalità ormai priva di significato. Il sindacato continuò ad avere ragion d’essere fino a quando il podestà mantenne le proprie prerogative e fintanto che la struttura amministrativa, giudiziaria e finanziaria ereditata dall’esperienza comunale rimase funzionale ai nuovi organi di potere proto-burocratici. Finché quindi il sindacato non divenne che un procedimento inutile, scomodo e irrilevante (Ferrante, 1995; Isenmann,2010).
Conclusione
In conclusione, la parola sindacato ha subito una notevole trasformazione nel tempo, a partire dal concetto romano della difesa e tutela, al contemporaneo rimando ad una associazione di salvaguardia di interessi comuni ad una categoria. In età comunale e signorile, la sua evoluzione sfociò in una forma di controllo giuridico-finanziario dell’operato e della gestione della cosa pubblica da parte del podestà cittadino, al quale per un limitato periodo di tempo ne era demandata l’amministrazione.

Federica Fornasiero – Scacchiere Storico
Federica Fornasiero è medievista e laureata in Scienze Storiche presso l’Università degli Studi di Milano. Nella sua tesi si è occupata di sindacato podestarile nel Trecento e dello studio delle fonti ad esso relative nel Comune di Reggio Emilia. I suoi interessi principali sono la storia sociale, economica e di genere, ma non disdegna anche la storia delle chiese e delle eresie medievali.
Fonti inedite:
ASRE, Archivi del Comune, Statuti, 1242 – 1682, Vol. 6, 1335 – 1371; ASRE, Archivi Giudiziari, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b.1, 1335 – 1393, cc. 62r – 145v: Sindacato e condanna di Giuliano Spinola – 1374, agosto 26.
Bibliografia
Artifoni E., Podestà Professionali e la fondazione retorica della politica comunale, in Quaderni Storici, n. 63 (3), anno XXI, dicembre 1986, pp. 687-719; distribuito in forma digitale da Academia.edu, consultato il 13/06/2019: https://www.academia.edu/384741/I_podest%C3%A0_professionali_e_la_fondazione_retorica_della_politica_comunale; Baroni M. F., La formazione della cancelleria viscontea (da Ottone a Gian Galeazzo), Studi di storia medioevale e di diplomatica – Nuova Serie, (2) 2018; distribuito in forma digitale da Riviste Unimi, consultato il 22/04/2020: https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/; Bognetti G. P., Storia del diritto pubblico italiano. Parte speciale: appunti sul Podestà, dalle lezioni del prof. Bognetti, Pacini Mariotti, Pisa 1934; Castelnuovo G., Offices and officials, in The Italian Renaissance State, edited by Gamberini A., Lazzarini I., Cambridge University Press, Cambridge 2012; Castelnuovo G., Uffici e ufficiali del basso Medioevo (metà Trecento – fine Quattrocento) in L’Italia alla fine del Medioevo: i Caratteri originali del Quadro Europeo, Tomo I, a cura di Salvestrini F., Firenze University Press, Firenze 2006; Ceppari Ridolfi M. A., Il sindacato degli ufficiali del Comune di Siena. Esempi per i Secoli XIV e XV, in Ascheri M., Siena e il suo territorio nel Rinascimento, vol. 3, Il Leccio, Siena 2000; Ceppari Ridolfi M. A., Il Sindacato degli ufficiali del Comune di Siena nel Trecento, in Scrivere il Medioevo. Lo spazio, la santità, il cibo. Un libro dedicato a Odile Redon, a cura di Laurioux B. Moulinier-Brogi L., Viella, Roma 2001; Chittolini G., L’onore dell’officiale, Estratto da Quaderni milanesi, n. 17-18, Grafiche Boniardi, Milano 1989; Cognasso F., Istituzioni signorili e comunali di Milano sotto i Visconti, in Storia di Milano, 6 – Il ducato visconteo e la repubblica ambrosiana 1392 – 1450, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, Milano 1955; Covini M. N., “La balanza drita”: pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel Ducato Sforzesco, Franco Angeli, Milano 2008; Crescenti V., Il sindacato degli officiali, in L’educazione Giuridica IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo I, Profili Storici, la Tradizione Italiana, a cura di Giuliani A. e Picardi N., Libreria Editrice Universitaria, Perugia 1981, pp. 383-529, distribuito in forma digitale da Academia.edu, consultato il 03/01/2018: http://www.academia.edu/6330237/Il_sindacato_degli_ufficiali_nei_comuni_medievali_italiani; Ferrante R., La difesa della legalità: i sindacatori della repubblica di Genova, Analisi e Diritto – serie storica 3, G. Giappichelli, Torino 1995; Gamberini A., La città assediata Assediata: poteri e identità politica a Reggio in Età Viscontea, Viella, Roma 2003; Grillo P., Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335 – 1402), in Vercelli nel secolo XIV. Atti del quinto congresso storico vercellese, a cura di Barbero A., Comba R., Biblioteca della Società Storica Vercellese, Saviolo Edizioni, Vercelli 2010; distribuito in forma digitale da Reti Medievali, consultato il 20 agosto 2021: http://www.rmoa.unina.it/3078/1/grillo.pdf; Isenmann M., Legalität und Herrschaftskontrolle (1200-1600): eine vergleichende Studie zum Syndikatsprozess: Florenz, Kastilien und Valencia, Klostermann, Frankfurt am Main 2010; Leverotti F., Gli officiali del ducato sforzesco, in Annali della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore, serie IV, Quaderni I (1997); distribuito in forma digitale da Reti Medievali, consultato il 20 agosto 2021: http://www.rmoa.unina.it/1541/; Leverotti F., «Governare a modo e stillo de signori…». Osservazioni in Margine All’amministrazione Della Giustizia Al Tempo Di Galeazzo Maria Sforza Duca Di Milano (1466-76), in Archivio Storico Italiano 152, no. 1 (559/1994); distribuito in forma digitale da Jstor, consultato il 20 agosto 2021: http://www.jstor.org/stable/26220575; Leverotti F., Leggi del principe, della città e del ducato visconteo – sforzesco, in Signori, regimi signorili e statuti nel Tardo Medioevo. Atti del VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di Dondarini R., Varanini G. M., Venticelli M., Pàtron, Bologna 2003; Masi G., Il Sindacato delle Magistrature Comunali nel sec. XIV (con speciale riferimento a Firenze), estratto dalla «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche» N.S. – Anno V, Fasc. I-II, Attilio Sampaolesi Editore, Roma 1930; Nicolini U., Il principio di legalità nelle democrazie italiane: legislazione e dottrina politico giuridica dell’età comunale, CEDAM, Padova 1955; Occhipinti E., L’Italia dei comuni. Secoli XI – XIII, Carocci Editore, Roma 2015; Sindacato, voce Etimo.it: https://www.etimo.it/?term=sindacato; Sindacato, voce Treccani.it: https://www.treccani.it/vocabolario/sindacato1/; Storti Storchi C., Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea, in Legislazione e società nell’Italia medievale: per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288), Atti del Convegno di Albenga, 18-21 ottobre 1988, Istituto internazionale di studi liguri: Museo Bicknell, Bordighera 1990.
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